Comunicato del Segretario CISL Siena

  • Ricordiamo che si tratta dei lavoratori che nel corso dell’anno 2011 risultavano essere in congedo per assistenza al disabile,  ai sensi dell’articolo 42, comma 5, decreto legislativo n. 151, o aver fruito dei permessi per l’assistenza, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  • In particolare la Circolare n.44/2013 prevede le seguenti fasi e modalità operative:
  • – Avvio del procedimento: I soggetti interessati devono produrre istanza per il conseguimento del beneficio alla Direzione Territoriale del Lavoro competente allegando copia di un documento d’identità;
  • – Dichiarazione sostitutiva: i soggetti interessati, unitamente alle istanze dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al provvedimenti di congedo previsto dall’art. 42, comma 5 del Dlgs 151/2001 o al provvedimento di concessione alla fruizione dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3 della legge 104/92 con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo;
  • -Modalità di trasmissione: le istanze devono essere trasmesse dagli interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati) all’indirizzo di posta elettronica certificato o all’indirizzo di posta elettronica della DTL, o in alternativa, inviata tramite raccomandata A/R entro e non oltre il 26 febbraio p.v.;
  • – Presentazione delle istanze: l’istanza di accesso ai benefici dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente, della PA presso cui ha prestato servizio e l’esatta individuazione della fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici (es. lettera e-ter) dell’art. 24, comma 14 del decreto-legge 201/2011).