L’art.9 comma 4 del Decreto Legge n.24 del 24/03/22 stabilisce che: «Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell’articolo 10-ter in seguito all’infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.»

In sintesi, perciò, a decorrere dal 01/04/22 per gli alunni in isolamento vale quanto segue:

partecipazione alla DDI: l’alunno positivo in isolamento può seguire le lezioni in DDI solo se la famiglia ne fa richiesta via mail alla scuola, allegando una certificazione del medico che dichiara che le condizioni di salute dell’alunno gli permettono di partecipare alla DDI;

rientro a scuola dopo isolamento: è sufficiente presentare un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (da inviare alla mail della scuola).